Statuto della Camera Civile di Padova

Art.1 – Costituzione e sede.

È costituita in Padova la Camera Civile degli Avvocati di Padova, con sede a Padova, presso il Palazzo di Giustizia, in via N. Tommaseo n.55, cod. fisc. 92059420288, con domicilio digitale presso la propria casella di posta elettronica certificata.

La sede legale dell’Associazione potrà essere modificata, nell’ambito della provincia di Padova, con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle proprie attività.

Art.2 – Scopi e finalità.

La Camera Civile degli Avvocati di Padova vuole essere uno strumento attuativo e propositivo delle esigenze degli iscritti, in una prospettiva moderna ed europea della professione forense, nel solco della più autentica tradizione del Foro e dei valori dallo stesso espressi, prefiggendosi di:

– tutelare il prestigio, il decoro ed il ruolo dell’Avvocatura, nell’ambito di una efficiente amministrazione della Giustizia;

– migliorare il funzionamento della giustizia civile;

– contribuire a garantire le migliori condizioni di lavoro agli iscritti, con riguardo all’attività giudiziale ed extragiudiziale;

– favorire la diffusione di una corretta immagine dell’avvocato civilista in ambito sociale;

– adoperarsi per l’ottenimento di remunerazioni economiche adeguate alle prestazioni effettivamente svolte;

– migliorare i rapporti tra i colleghi operanti nel settore civilistico e con colleghi di altri Fori, anche in relazione alla necessità di domiciliazione e di collaborazione, all’interno ed all’esterno della provincia di Padova;

– ricercare e proporre quelle migliorie alla legislazione fiscale e previdenziale che tengano conto delle peculiarità del lavoro dell’avvocato civilista;

– aiutare i giovani laureati che intendono intraprendere la professione forense nel settore della giustizia civile;

– promuovere il rispetto delle norme di deontologia e correttezza professionali;

– offrire opportunità di aggregazione, d’impegno e di crescita professionale e civile.

Per il perseguimento di tali finalità, a favore dei propri associati e di terzi, la Camera Civile degli Avvocati di Padova potrà:

– organizzare corsi, tavole rotonde, conferenze, e congressi per l’aggiornamento professionale degli avvocati e degli altri operatori del diritto e per la preparazione dei praticanti avvocati;

– confrontarsi con le altre organizzazioni forensi, le Camere degli Avvocati, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la Magistratura, nell’interesse della categoria forense e per il miglior funzionamento del servizio giustizia;

– svolgere attività di formazione professionale e post-universitaria, culturali, di ricerca scientifica, di promozione della cultura della legalità, di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e dei consumatori, di promozione delle pari opportunità;

– organizzare e gestire attività scientifiche, culturali, mostre, di formazione, di pubblicazione ed editoriali, di radiodiffusione e di proiezione, di produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici, anche a livello multimediale nei supporti informatici;

– svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra-elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento e dello statuto, ogni atto od operazione contrattuale necessaria od utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali dell’Associazione;

– compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente agli scopi istituzionali dell’Associazione;

– svolgere operazioni di natura commerciale propedeutiche e/o collegate agli scopi istituzionali dell’Associazione, in conformità allo statuto ed alla normativa vigente in materia di enti non commerciali.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Associazione potrà avvalersi anche di collaboratori esterni e potrà stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche commerciali.

Art.3 – Iscrizione ed appartenenza.

Alla Camera Civile degli Avvocati di Padova possono aderire, quali “Soci ordinari”, gli Avvocati (persone fisiche) iscritti all’Albo Professionale degli Avvocati di Padova i quali esercitino la professione prevalentemente nel campo del diritto civile, nonché, gli Avvocati iscritti presso gli Albi di altre città, che esercitino, con continuità e prevalentemente nel campo del diritto civile, la professione nel circondario del Tribunale di Padova. Possono aderire alla Camera Civile degli Avvocati di Padova anche i Praticanti Avvocati iscritti nell’apposito Registro dell’Albo degli Avvocati di Padova, ma hanno diritto di voto in Assemblea solo i Praticanti abilitati al patrocinio iscritti nel relativo Registro.

Non possono iscriversi alla Camera Civile degli Avvocati di Padova persone giuridiche, società od associazioni di professionisti.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L’aspirante all’iscrizione alla Camera Civile degli Avvocati di Padova deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull’ammissibilità dell’aspirante socio.

Fanno parte della Camera Civile degli Avvocati di Padova anche i “Soci onorari”, che sono nominati dal Consiglio Direttivo, previo consenso del nominando Socio onorario, tra gli avvocati che hanno dato un particolare contributo al mondo giuridico od alla Camera Civile degli Avvocati di Padova. Il Socio onorario non ha diritto di voto in Assemblea e non è tenuto al versamento della quota annuale d’iscrizione.

La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, para-subordinato e/o autonomo retribuito dall’Associazione.

Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute.

Art.4 – Decadenza ed esclusione del socio.

Il Socio cesserà di far parte della Camera Civile degli Avvocati di Padova:

  1. a) con la presentazione delle dimissioni al Consiglio Direttivo;
  2. b) con l’esclusione per condotta ritenuta incompatibile con le finalità e gli scopi della Camera Civile degli Avvocati di Padova o perché in grave violazione del Codice Deontologico Forense;
  3. c) con la radiazione e/o la cancellazione del Socio dell’Albo degli Avvocati o dei Praticanti;
  4. d) con il mancato versamento della quota associativa, fatta eccezione per i soci onorari, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il pagamento della quota annuale.

Nel caso previsto dalla lettera b), il provvedimento di esclusione potrà essere assunta dal Consiglio Direttivo solo dopo aver contestato all’interessato l’addebito e raccolto le sue difese od osservazioni, che dovranno essere trasmesse al Consiglio Direttivo entro i successivi 30 giorni; contro il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo, il Socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, il quale deciderà entro i successivi 60 giorni.

Negli altri casi il provvedimento di esclusione è assunto dal Consiglio Direttivo.

Art.5 – Organi dell’Associazione.

Sono Organi della Camera Civile degli Avvocati di Padova: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

Art.6 – Assemblea.

L’Assemblea dei Soci elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, approva il bilancio consuntivo e previsionale, provvede ad ogni altro incombente demandatole dal presente statuto. Compito dell’Assemblea è anche quello di indicare le linee di attuazione degli scopi della Camera Civile degli Avvocati di Padova, di deliberare sull’eventuale responsabilità dei componenti degli Organi sociali e di nominare l’Organo di Controllo, se obbligatorio.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso da comunicarsi agli iscritti a mezzo di mail ordinaria all’indirizzo comunicato dall’iscritto, almeno 8 giorni prima della data di convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione; quest’ultima dovrà seguire la prima di almeno 24 ore.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello previsionale, nonché, per l’approvazione delle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea potrà tenersi in presenza o mediante videoconferenza.

In prima convocazione, l’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti ed in regola con il versamento della quota d’iscrizione per l’anno in corso, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti all’assemblea in regola con il versamento della quota d’iscrizione per l’anno in corso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea potrà essere convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo, a richiesta di almeno dieci associati in regola con il pagamento della quota sociale o dal Collegio dei Probiviri, in caso d’inerzia del Consiglio Direttivo e/o degli Associati.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da un altro associato, con delega scritta, il quale non potrà avere più di una delega.

L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte il Consiglio Direttivo od il Collegio dei Probiviri lo reputi necessario ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci in regola con il versamento della quota associativa.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per la validità delle delibere dell’Assemblea straordinaria è necessario, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, in seconda convocazione, il voto favorevole di un terzo degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Art.7 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, soci della Camera Civile, che sono eletti ogni biennio dall’Assemblea, i quali nominano, nel loro ambito, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

La carica di consigliere è incompatibile con la carica di componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, del Consiglio Nazionale Forense, di presidente e delegato alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forensi, di componente degli organi direttivi nazionali o locali dell’Organismo Congressuale Forense (O.C.F.).

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo svolge i compiti di direzione e promozione delle attività della Camera Civile degli Avvocati di Padova, le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e riferisce annualmente all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo attua gli scopi della Camera Civile degli Avvocati di Padova in conformità al presente statuto ed alle indicazioni dell’Assemblea, gestendo i fondi della Camera Civile degli Avvocati di Padova e determinando la quota associativa in via provvisoria.

Il Consiglio Direttivo ha, altresì, facoltà di istituire delle Commissioni che possono avere finalità di studio, aggiornamento, formazione ed altre particolari finalità.

Al Consiglio Direttivo spetta deliberare sulle richieste d’iscrizione degli aspiranti soci alla Camera Civile degli Avvocati di Padova, ha il potere di escludere il Socio che abbia mantenuto comportamenti contrari agli scopi della Camera Civile o che abbia gravemente violato norme deontologiche, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, cura la tenuta del libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno cinque consiglieri.

Il Presidente convoca, a mezzo mail, e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, è il rappresentante legale della Camera Civile degli Avvocati di Padova, con ogni facoltà a ciò conseguente, al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci, che nei confronti di terzi, può aprire e gestire conti correnti e depositi bancari. Il Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e può delegare ad uno o più Consiglieri parte delle sue attribuzioni, in via transitoria o permanente. In caso d’assenza o d’impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno ogni due mesi e può essere richiesta dal Presidente la presenza dei Probiviri e/o dei Presidenti delle Commissioni.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse venir meno uno dei Consiglieri (morte, esclusione, decadenza, ecc.), questi sarà sostituito dal candidato che si era collocato al posto successivo nella graduatoria delle elezioni. In mancanza, l’elezione del nuovo Consigliere sarà effettuata in occasione della prima Assemblea che verrà convocata. Nel periodo in cui il Consiglio Direttivo dovesse essere formato da un numero pari di elementi, prevarrà il voto del Presidente. Qualora, per qualsiasi motivo, dovessero venir meno più di tre Consiglieri, dovrà essere immediatamente convocata l’Assemblea per l’elezione dei nuovi componenti.

Art.8 – Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri, soci della Camera Civile, eletti dall’Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri:

– elegge nel suo seno il Presidente e delibera a maggioranza di voti;

– giudica, previo ricorso di uno o più Soci, sulla conformità allo statuto degli atti compiuti dagli Organi della Camera Civile degli Avvocati di Padova;

– decide sui ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti d’esclusione o di rifiuto dell’iscrizione all’Associazione, pronunciati dal Consiglio Direttivo;

– decide su eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione ed all’esecuzione del presente statuto tra gli Organi (Assemblea e Consiglio Direttivo), e tra i Soci, oppure, tra gli Organi ed i Soci;

– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse venir meno uno dei Probiviri (morte, esclusione, decadenza, ecc.), verrà sostituito dal candidato che si era collocato al posto successivo nella graduatoria delle elezioni. In mancanza, l’elezione del nuovo Probiviro sarà effettuata in occasione della prima Assemblea che verrà convocata. Nel periodo in cui il Collegio dei Probiviri dovesse essere formato da due soli componenti, prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse venir meno più di un Probiviro, dovrà essere immediatamente convocata l’Assemblea per l’elezione dei nuovi componenti.

Art.9 – Commissioni.

Le Commissioni, istituite dal Consiglio Direttivo, sono composte da Associati della Camera Civile degli Avvocati di Padova, hanno finalità di studio, aggiornamento, formazione ed altre particolari finalità.

I componenti di ogni Commissione nominano al loro interno un Presidente ed un Vice-presidente, i quali hanno anche il compito di relazionarsi con il Consiglio Direttivo.

All’interno delle Commissioni, eventuali decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.10 – Decisioni e responsabilità.

Le decisioni assunte dagli Organi della Camera Civile degli Avvocati di Padova costituiscono norme vincolanti per gli Associati.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul Fondo comune, ma delle obbligazioni assunte rispondono anche, personalmente e solidalmente, le persone fisiche che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

Art.11 – Entrate e patrimonio dell’Associazione.

Il Patrimonio della Camera Civile degli Avvocati di Padova è formato dalle quote sociali e da ogni altra entrata di cui beneficia l’Associazione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, dell’Unione Europea e di organismi internazionali, contributi, donazioni e lasciti ereditari o legati, da parte di associati, di terzi e di enti privati, nonché, dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L’Associazione può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati e pubblici.

Il Fondo comune dell’Associazione, è costituito dagli avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti, a qualsiasi titolo, dall’Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell’Associazione, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione, individuata dall’Assemblea dei soci, che persegua finalità analoghe a quella della Camera Civile degli Avvocati di Padova.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi, unitamente ad un bilancio previsionale per l’anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.

Copia del bilancio consuntivo e di quello previsionale sarà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ha all’ordine del giorno la loro approvazione.

Art.12 – Adesione ad altre associazioni.

La Camera Civile degli Avvocati di Padova può, previa delibera del Consiglio Direttivo, aderire ad altre associazioni giuridiche nazionali ed internazionali.

Art.13 – Modifiche, scioglimento e liquidazione.

Sulle modifiche al presente Statuto, sullo scioglimento della Camera Civile degli Avvocati di Padova, sulla liquidazione dei beni e la nomina dei liquidatori, l’Assemblea, convocata secondo le modalità previste nel presente statuto, delibera con la maggioranza prevista per l’Assemblea straordinaria.

Art.14 – Norme di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice civile, in materia di associazioni, e nel d.l.vo n.117/2017.

Padova 26.03.2024.