Statuto della Camera Civile di Padova

Art.1 – È costituita in Padova la Camera Civile degli Avvocati.

SCOPI E FINALITA’

Art.2 – La Camera Civile vuole essere uno strumento attuativo e propositivo delle esigenze degli iscritti, in una prospettiva moderna ed europea della professione forense, nel solco della più autentica tradizione del Foro e dei valori dallo stesso espressi.
Essa si prefigge di:

– tutelare il prestigio, il decoro ed il ruolo dell’Avvocatura, nell’ambito di una efficiente amministrazione della Giustizia;

– contribuire a garantire le migliori condizioni di lavoro agli iscritti, con particolare riguardo all’attività giudiziale;

– favorire la diffusione di una corretta immagine dell’avvocato civilista nell’ambito sociale;

– adoperarsi per l’ottenimento di remunerazioni economiche adeguate alle prestazioni effettivamente svolte;

– migliorare i rapporti tra i colleghi operanti nel settore civilistico e non e con colleghi di altri Fori, anche in relazione alla necessità di domiciliazione e di collaborazione, all’interno ed all’esterno della provincia di Padova;

– ricercare e proporre quelle migliorie alla legislazione fiscale e previdenziale che tengano conto delle peculiarità del lavoro dell’avvocato civilista;

– aiutare i giovani laureati che intendono intraprendere la professione forense nel settore della giustizia civile;

– promuovere il rispetto delle norme di deontologia e correttezza professionali.

Per l’ottenimento di tale finalità la Camera Civile potrà:

– organizzare corsi, tavole rotonde, conferenze, pubblicazioni, congressi per l’aggiornamento professionale degli iscritti e per la preparazione dei praticanti procuratori;

– confrontarsi con le organizzazioni sindacali forensi, le Camere d’Avvocati, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la Magistratura, nell’interesse della categoria forense in generale e per il miglior funzionamento del servizio giustizia.

ISCRIZIONE ED APPARTENENZA

Art.3 – Alla Camera Civile possono aderire gli Avvocati iscritti all’Albo Professionale di Padova i quali esercitino prevalentemente la professione nel campo del diritto civile.

I Praticanti avvocati, iscritti negli appositi Albi, potranno fare parte della Camera Civile soltanto in qualità di soci aggregati senza diritto di voto.

L’aspirante all’iscrizione nella Camera Civile presenterà domanda al Consiglio Direttivo il quale deciderà sull’ammissibilità a maggioranza assoluta e con voto segreto.

ORGANI

Art.4 – Sono Organi della Camera Civile: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo il Presidente ed il Collegio dei Probiviri.

Art.5 – L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo.

È convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci e per l’approvazione delle quote associative determinate dal Consiglio, entro il mese di Marzo, mediante avviso da comunicarsi agli iscritti almeno 8 giorni prima della data di convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione; quest’ultima dovrà seguire la prima di almeno 24 ore.

In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero.

Potrà essere convocata ad iniziativa del Consiglio oppure a richiesta di almeno un terzo degli iscritti in regola col pagamento della quota sociale.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto al voto solo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Compito primario dell’assemblea è quello di indicare le linee di attuazione degli scopi della Camera.

Art.6 – Il Consiglio è composto di 7 membri, soci della Camera, eletti ogni biennio dall’Assemblea, i quali nominano nel loro ambito il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

La carica di consigliere è incompatibile con la carica di componente di un Consiglio dell’Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, di presidente e delegato alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forensi, di componente degli organi direttivi nazionali o locali dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (O.U.A.), e con cariche presso altri organismi di rappresentanza della categoria forense

Il Consiglio Direttivo ha, altresì, facoltà di nominare Commissioni per particolari iniziative.

Svolge compiti di direzione e promozione delle attività della Camera e riferisce annualmente all’assemblea.

Attua gli scopi della Camera in conformità delle indicazioni dell’assemblea.

Gestisce i fondi della Camera determinando le quote associative, in via provvisoria.

Art.7 – Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea dei soci.

Rappresenta la Camera con ogni facoltà a ciò conseguente.

È sostituito, in caso di assenza o di impedimento dal Vice-Presidente.

Art.8 – Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 soci eletti dall’Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri:

– elegge nel suo seno il Presidente e delibera a maggioranza di voti;

– giudica, previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti compiuti dagli Organi della Camera Civile;

– decide sul ricorso del Socio avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio.

Art.9 – Il Socio cesserà di far parte della Camera Civile:

a) con la presentazione delle dimissioni al Consiglio entro il 31 dicembre, intendendosi altrimenti tacitamente rinnovata l’adesione per l’anno successivo;

b) con l’esclusione per condotta ritenuta incompatibile con la finalità e gli scopi della Camera Civile.

In ogni caso detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato all’interessato l’addebito.

Contro il provvedimento del Consiglio il Socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.

Il Collegio deciderà entro identico termine.

La radiazione e la cancellazione dell’Albo degli Avvocati comporta la cessazione da socio della Camera Civile.

Art.10 – Le decisioni della Camera Civile, raccolte in apposito registro e comunicate ai soci, costituiranno norma vincolante.

Art.11 – Il Patrimonio della Camera Civile è costituito dalle quote sociali, da ogni altra entrata di cui beneficerà e dal loro impiego.

Art.12 – La sede legale della Camera Civile è in Padova presso il Palazzo di Giustizia.

Art.13 – La Camera Civile può su decisione del Consiglio, aderire ad Associazioni giuridiche nazionali ed internazionali.

La Camera Civile può ricevere contributi, donazioni ed eredità.

Art.14 – Sulle modifiche al presente Statuto, sullo scioglimento della Camera, sulla liquidazione dei beni e relativa nomina dei liquidatori, l’Assemblea, convocata secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente statuto, delibera a maggioranza dei presenti ma le delibere sono valide allorché riportino il voto favorevole di almeno 1/3 degli iscritti alla Camera.

Art.15 – Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di associazioni.

Padova, li 2 aprile 1992